BREVE CRONISTORIA DELLA LEGGE 717/ 1949
L'arte pubblica oggi – o forse sarebbe meglio dire ormai da tempo – si è trasformata in arte nella sfera pubblica, in arte capace di dare senso allo spazio sociale: si tratta di un’espressione artistica con una specifica funzione civica.
La nostra regolamentazione in materia risale alla legge Bottai degli ’30, entrata poi in vigore nel ’49, che definisce i criteri di finanziamento dell’arte negli edifici pubblici trattando ancora questo tipo di espressione artistica come semplice abbellimento. L’art. 1 della legge 717 del ’49 prevede, infatti, che le Amministrazioni dello Stato che provvedano alle nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare una quota della spesa totale prevista nel progetto, quota originariamente fissata nel 2% e con la legge n. 27 del 2012 resa variabile dallo 0,5 al 2% a seconda dell'importanza del costo totale dell'edificio, all’abbellimento degli edifici stessi, mediante opere d’arte di pittura e scultura.
Abbellimento di un edificio mediante opere di pittura e scultura: questa è la nozione di arte in relazione alla sfera pubblica che il nostro ordinamento tutela; ed è da questa stretta cornice che intendiamo uscire.
Dal 1949 a oggi, oltre ad essere mutato il valore, il senso e il messaggio dell’arte nel luogo pubblico, è cambiata anche la “committenza”, in un certo senso, perché dovremmo poter contare su di una committenza più sensibile e attenta alla realtà del territorio: oggi, infatti, l’obbligo di destinare il 2% del costo di realizzazione di un edificio pubblico è stato esteso anche alle amministrazioni pubbliche territoriali e dunque, oltre alle Regioni, Province, Comuni, a tutti gli altri Enti pubblici.
Già nel 2006, comunque, si era acceso un certo interesse per la riformulazione della disciplina in questione: è significativo che lo stesso legislatore avesse sentito già la necessità di intervenire, con una sorta di interpretazione autentica della stessa legge: le "Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/ 1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici" (D.M. del 29/ 1/ 2007). In questi ultimi anni sono state varie le proposte, gli studi e i convegni organizzati, ma si è trattato di interventi volti a ottenere un miglior funzionamento della stessa disciplina in vigore, senza modificare presupposti e ambito di operatività (proposte per assicurare un ruolo di maggior importanza e tempestività al lavoro svolto dall’artista fin dalla prima fase di progettazione dell’edificio: mentre la legge del 2%, al contrario, prevedeva l’intervento dell’artista solo in un tempo successivo alla progettazione; si è quindi avvertita l’esigenza di riconoscere valore di efficacia alla collaborazione sinergica e tempestiva tra l’architetto e l’artista. Proposte di revisione della composizione delle commissioni giudicatrici etc.).
Molte, dunque, e anche recenti le autorevoli e interessanti idee proposte dalle quali abbiamo certamente preso le mosse e delle quali abbiamo tenuto conto, come per esempio il progetto di legge regionale elaborato dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna “Norme regionali per l’arte negli edifici pubblici”, pubblicato nel 2009 nel libro Il percento per l’arte in Emilia-Romagna, a cura di Claudia Collina, che prevede “l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche regionali, di destinare all’inserimento di opere d’arte nelle infrastrutture e negli edifici pubblici di nuova costruzione (o nella ristrutturazione edilizia o urbanistica di quelli esistenti, o all’acquisizione di opere di design o di opere d’arte come abbellimento) una quota percentuale graduale della spesa totale prevista per l’opera pubblica. Detto incentivo all’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici, nella ratio della legge, viene ritenuto strumento necessario per il miglioramento della vivibilità dei luoghi, per lo sviluppo armonico del territorio quale luogo di identificazione per la collettività, per l’innalzamento della qualità della vita e per la lotta al degrado urbano” (cfr. per approfondimenti Il percento per l’arte in Emilia-Romagna).
CRITICITA’
- La necessità di spostare l’aggettivo pubblico dall’edificio all’opera d’arte.
- La necessità di massima apertura nei confronti della tipologia di intervento, del linguaggio, dell'opera e della definizione di spazio pubblico.
- La necessità di considerare l’opera non in modo accessorio rispetto all’edificio, bensì di sottolinearne la funzione pubblica connettendola al contesto e alla sfera di influenza dell’edificio.
- La necessità di far applicare la legge, oggi frequentemente disattesa.
- Per Claudia Collina, specialista in Beni Culturali dell’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, i rapporti tra artisti e architetti sono privi di collaborazione, i rapporti tra le arti andrebbero incentivati a partire dalle scuole, dalle accademie e dalle università, perché si possa poi felicemente compiere nei cantieri.
- Per Antonio Bertelli, consulente dell’ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in materia di appalti, due sono gli aspetti critici che connotano la legge: il primo è relativo alla collocazione della norma che risulta, per così dire, una “leggina”, avulsa e separata dalle norme che regolano in modo generale e organico i beni culturali (dlgs 42/ 2004), gli appalti e la progettazione di opere pubbliche (dlgs 163/ 2006), senza dimenticare le norme nazionali e regionali che disciplinano il governo del territorio. Sarebbe necessario che si realizzasse un coordinamento legislativo tra le predette norme con la 717/ 1949; da questo punto di vista Bertelli suggerisce che potrebbe essere utile valersi del percorso legislativo di recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (direttive 23, 24, 25 del 2014 CE) che dovrà concludersi entro l’aprile 2016, per inserire in modo organico il disposto della 717 (magari innovato nei suoi contenuti), nel corpo della materia della progettazione delle opere pubbliche. Il disegno di legge delega n. 3194, di recepimento delle suddette direttive, ora in discussione alla Camera dei deputati, offre qualche (flebile) spunto che potrebbe essere utilizzato per la redazione del successivo decreto legislativo.
- Per Nicoletta Saveri, assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili del comune di Inveruno (MI), la legge così come si presenta trova sporadiche e isolate attuazioni se non da parte di quegli enti illuminati capaci di intraprendere importanti opere pubbliche e quindi di manifestare l’interesse a investirne il 2% in un’opera d’arte annessa all’edificio.